Art. 12.
(Armi).

      1. Il titolare di una delle qualifiche di cui all'articolo 6 può portare per difesa armi corte, lunghe e bianche purché non catalogate come armi militari.
      2. Non vi è limitazione alla detenzione di armi e di munizioni salvo il poterne dimostrare la buona custodia.
      3. La tessera di identificazione di cui all'articolo 7 è documento valido per il porto e per l'acquisto di armi, di munizioni e del relativo materiale di ricarica presso le rivendite autorizzate, previa compilazione di un apposito modulo redatto in tre copie, di cui una è trattenuta dal rivenditore, una dal titolare della licenza, e una è inviata con solerzia presso il domicilio di pubblica sicurezza di cui all'articolo 13, comma 6, a cura del titolare della licenza stessa.
      4. Ai fini del mantenimento della licenza, il titolare deve compiere non meno di due sessioni annuali di addestramento presso i centri autorizzati iscritti al Tiro a segno nazionale, provvedendo a darne comunicazione all'Ordine provinciale competente.
      5. L'utilizzo di munizioni ricaricate è consentito esclusivamente per l'attività di addestramento.
      6. Il titolare di licenza è responsabile del corretto funzionamento delle armi a sua disposizione, che devono sempre corrispondere alle caratteristiche tecniche per cui sono state omologate.
      7. Per l'esercizio dell'attività di cui alla presente legge è ammesso l'uso di munizioni con palla in piombo.

 

Pag. 14